ACQUISTO DELLA CASA
Quando si acquista una casa, l'acquirente è tenuto sia al pagamento dell'imposta di registro, o alternativamente dell'Iva, che delle imposte ipotecaria e catastale.
Imposte dovute dall'acquirente per acquisto di immobile ad uso abitativo senza benefici "prima casa"
IMPOSTE SULL'ACQUISTO SENZA BENEFICI PRIMA CASA | ||
VENDITORE | IMPOSTE DOVUTE | |
PRIVATO O IMPRESA (con vendita esente IVA) |
REGISTRO | 9% (con un minimo di 1000 euro) |
IPOTECARIA | 50 euro | |
CATASTALE | 50 euro | |
IMPRESA |
IVA10% | (22% per immobili A/1, A/8, A/9) |
REGISTRO | 200 euro | |
IPOTECARIA | 200 euro | |
CATASTALE | 200 euro |
Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Dal 1° gennaio 2007 (per effetto della legge finanziaria per il 2007), per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.
Questa regola nel 2006 era ammessa, invece, a condizione che entrambe le parti fossero dei privati.
L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio.
L'agevolazione spetta, però, a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione. Infatti, l'occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
a) le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
b) sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori imposte versate.
Il nuovo regime di tassazione delle compravendite immobiliari prevede, quindi:
- una deroga al principio generale in base al quale la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto;
- una riduzione del 30% dell'onorario del notaio che, come noto, viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.
ATTENZIONE Per tutte le altre compravendite in cui l'acquirente non un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale. |
I contribuenti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono esclusi dalla programmazione dei controlli relativi alle vendite immobiliari nonché dalla rettifica del valore. Per chi decide di non avvalersi del nuovo sistema, la tassazione continuerà ad essere applicata con le regole precedentemente previste e cio con applicazione delle imposte sul valore commerciale del bene (normalmente rappresentato dal prezzo convenuto).
Si ricorda, in tal caso, che se l'ufficio ritiene che il valore dei beni trasferiti sia superiore a quello indicato nell'atto, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta dovuta (nonché delle eventuali sanzioni e degli interessi) e notifica al contribuente, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un apposito avviso.
La base imponibile per l'IVA
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti, e non dal valore catastale.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.
Cosa si intende per "valore normale" |
"Il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l 'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (art. 14 del D.P.R. n. 633 del 1972). |
Se, però, per l'acquisto della casa l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.
Nel rogito riguardante la compraventita della casa le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:
- Le modalità di pagamento (assegno, bonifico, ecc..) del corrispettivo;
- Se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se oggetto diverso da persona fisica, ovvero della società, inoltre la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio;
- Le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA |
|
Valore della cessione | Effettivo importo pattuito |
Indicazione delle modalità di pagamento | Assegno, boifico o altro |
Ricorso ai servizi di mediazione | Partita Iva o codice fiscale del mediatore, n. iscrizione all'albo mediatori, n. iscrizione REA |
Quanto è stato pagato per la mediazione | |
Come è stato effettuato il pagamento |
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa:
- 120 per fabbricati dei gruppi catastali A, B, C, (escluse le categorie A/10 e C/1) non prima casa;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe ed E.
ATTENZIONE Il decreto legge n. 262 del 2006 ha previsto che il coefficiente moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B deve essere rivalutato nella misura del 40%. |
Immobili non censiti
Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale.
In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D. L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verr notificata dall'ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente.
Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.
Ciascuna unità immobiliare è classificata mediante alcuni parametri in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione e alle tariffe d’estimo stabilite per ogni zona censuaria del Comune di appartenenza.
La Classe
È un parametro che, nell'ambito di una stessa categoria, distingue gli immobili in funzione del livello delle rifiniture, della dotazione dei servizi, dell'ampiezza dei vani e della loro posizione.
Il numero delle classi può variare da comune a comune in base alle differenze che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni all'interno della stessa categoria catastale.
La prima classe individua gli immobili a reddito inferiore, l'ultima quelli a reddito più alto.
La Consistenza
Rappresenta la grandezza dell'immobile, ed è espressa con unità di misura per ciascuna categoria:
CATEGORIA | CONSISTENZA | |
A | Abitazione e ufficio | Vani catastali e superficie catastale |
C | Negozi, laboratori, box, magazzini | Somma delle superfici (mq) |
La Rendita catastale
E' il valore fiscale attribuito ad un immobile in base alle tariffe d'estimo.
La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell'immobile (vani, mq.).
Le tariffe d'estimo sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sono consultabili presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio (ex uffici catastali) che le determinano.
Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte.
Dal 1997 le rendite catastali sono state rivalutate del 5%.
La Classificazione delle principali unità immobiliari urbani
CATEGORIA | TIPOLOGIA |
A/1 | Abitazione di tipo signorile |
A/2 | Abitazione di tipo civile |
A/3 | Abitazione di tipo economico |
A/4 | Abitazione di tipo popolare |
A/5 | Abitazione di tipo ultrapopolare |
A/6 | Abitazione di tipo rurale |
A/7 | Abitazione in villini |
A/8 | Abitazione in ville |
A/9 | Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico |
A/10 | Uffici e studi privati |
A/11 | Abitazione ed alloggi tipici dei luoghi |
CATEGORIA | TIPOLOGIA |
B/1 | Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, opizi, conventi, seminari e caserme. |
B/2 | Case di cura e ospedali |
B/3 | Prigioni e riformatori |
B/4 | Uffici pubblici |
B/5 | Scuole, laboratori scientifici |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
B/7 | Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate |
CATEGORIA | TIPOLOGIA |
C/1 | Negozi e botteghe |
C/2 | Magazzini e locali di deposito |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative |
C/6 | Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse |
C/7 | Tettoie chiuse o aperte |
AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l'agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e, in particolare, quando l'acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.
L'accertamento dell'ufficio
L'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l'assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell'agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione. Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato e poi non si trasferisce.
In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall'origine, il termine di decadenza di 3 anni non può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell'atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese. Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell'agevolazione può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza.
Conseguenze derivanti dalla perdita delle agevolazioni
- Pagamento delle imposte in misura ordinaria;
- Pagamento di una sanzione del 30 % sulle maggiori imposte dovute;
- Pagamento degli interessi di mora.
VENDITA DELLA CASA
ATTENZIONE |
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso.
ESEMPIO |
CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTARE LA PRIMA CASA
A chi compete | - a chi acquista la "prima casa" entro un anno dalla vendita di quella che aveva acquistato in precedenza con le medesime agevolazioni. |
Quando spetta | - Importo pari all'imposta di registro, o all'Iva pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto). |
Quando utilizzarlo | - In diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sul secondo acquisto o su altri atti successivi. |
In diminuzione dell'IRPEF dovuta per l'anno in cui è stato riconosciuto il credito; | |
In compensazione di altri tributi o contributi da versare con il modello F24 |
ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO
ATTENZIONE |
ATTENZIONE |